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Molte imprese edili decidono di affidarsi a una realtà esterna per il noleggio dei ponteggi. 

Lo scopo di questa operazione è garantirsi un migliore svolgimento delle operazioni di costruzione e per salvaguardare la sicurezza di tutte le figure professionali attive nel cantiere.

La scelta di noleggiare ponteggi da società specializzate,- piuttosto che provvedere direttamente al montaggio e alla fornitura di queste strutture provvisorie – consente di ottenere importanti vantaggi in termini di tempo e denaro. Infatti, chi usufruisce di questo servizio si affida a un team con una formazione specialistica nel montaggio delle impalcature edilizie e si libera dalla necessità di redigere in prima persona una serie di documenti obbligatori, fra cui il Pi.M.U.S (piano di montaggio uso e smontaggio), e di programmare efficacemente i lavori di cantiere.

Nel settore dell’allestimento dei cantieri e di noleggio dei ponteggi sono previste due tipologie contrattuali: il nolo a freddo o il contratto di appalto.

Nolo a freddo dei ponteggi

L’azienda-cliente decide di noleggiare i ponteggi  e il proprietario dell’impalcatura deve provvedere a una serie di adempimenti formali:

  • fornitura di ponteggi provvisti di marcatura e dotati di autorizzazione ministeriale all’uso
  • verificare che gli addetti al montaggio adeguatamente formati (in possesso di un corso di formazione della durata di 28 ore)
  • verificare la presenza di supervisore delle opere di montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi che, oltre al corso di 28 ore, deve frequentare un ulteriore corso di formazione della durata di 4 ore previsto dall’art.37, settimo comma del D.Lvo 81/08

Contratto di appalto ponteggi

Il contratto di appalto è stipulato tra l’impresa che noleggia/monta i ponteggi e il cliente. In questo caso, tutti gli obblighi di sicurezza inerenti montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi sono a carico del noleggiante dell’opera, il quale dovrà:

  • fornire ponteggi provvisti di marcatura e dotati di autorizzazione ministeriale all’uso
  • fornire lavoratori in possesso di formazione specialistica
  • redigere il Pi.M.U.S con relativo disegno esecutivo e – in caso di ponteggi fuori dallo schema tipo, indicato nell’autorizzazione ministeriale all’uso – produrre un progetto firmato da un tecnico abilitato

Tuttavia, il contratto di appalto prevede a volte la partecipazione di un terzo attore: l’impresa montatrice. In questi casi esistono due contratti: uno stipulato tra il committente e l’impresa proprietaria dei ponteggi e un altro tra quest’ultima e l’impresa che si occuperà del montaggio vero e proprio della struttura.

Nel caso di un contratto di appalto tripartito (committente-noleggiante-impresa montatrice) è il montatore dell’opera (impresa montatrice) a doversi attenere a tutte le norme di sicurezza relative ai ponteggi: redazione Pi.M.U.S. e fornitura di  lavoratori specializzati nel montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi.

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