Il censimento dell’amianto è stato introdotto all’interno della normativa Nazionale dalla Legge n. 257 del 1992 e dalla n. 257 del Decreto Ministeriale 6/9/1994. Entrambe puntano a stabilire come muoversi nel caso in cui vengano trovati materiali contenenti amianto all’interno degli edifici.
Il proprietario dell’immobile ha l’obbligo di comunicare all’azienda socio-sanitaria territoriale i dati relativi alla presenza di amianto. Ciò avviene compilando il Modello NA/1 e tale operazione è chiamata in gergo “censimento dell’amianto”. La procedura deve essere effettuata tramite un’auto-notifica, proprio per rendere il cittadino attore consapevole della necessità di tutelare la propria salute.
L’obbligo al censimento dell’amianto
Quando si procede al censimento dell’amianto bisogna fornire alcuni elementi di fondamentale importanza all’azienda socio-sanitaria.
In prima battuta si devono mettere a disposizione delle autorità competenti i dati relativi al proprietario dell’edificio. Parliamo di nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e numero di telefono. Se invece si tratta di una società: la sua denominazione, i dati del legale rappresentante, la sede in cui si trova, la partita IVA dell’intestatario, il suo codice fiscale e il numero di telefono.
Per il censimento dell’amianto si è anche tenuti a dare i dati dell’edificio stesso: indirizzo, uso a cui è adibito, area totale occupata in metri quadrati.
È poi obbligatorio comunicare le tipologie di materiali contenenti amianto o eternit, indicando il tipo friabile o compatto e i vari rivestimenti di cui è composta la struttura.
A chi rivolgersi per i lavori di rimozione dell’amianto
I lavori di rimozione dell’amianto, bonifica e smaltimento devono essere svolti da imprese competenti nel settore e iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 10. Il personale di queste società deve essere abilitato ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 257/92 e articolo 10 del D.P.R. 8/08/1994.
In pratica, lo staff deve essere in possesso di titoli di abilitazione rilasciati dalle Regioni o le Province autonome che attestino la partecipazione a corsi specifici e il superamento della verifica finale. Si tratta di corsi sia a livello operativo che gestionale: i primi sono rivolti ai lavoratori che si occupano delle attività di rimozione dell’amianto, smaltimento e bonifica, mentre i secondi, invece, sono indirizzati a chi dirige sul posto tali lavori.