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L’amianto è uno dei materiali più dannosi per la salute in quanto ha effetti cancerogeni. Andiamo dunque a vedere qual è la procedura da seguire per procedere con la sua bonifica.

Cosa stabilisce la Legge 257/92

L’amianto è stato largamente impiegato nel settore edile fino al 1992, anno in cui l’Italia – primo Paese al mondo – lo ha definitivamente messo al bando vietandone la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo. A questo punto sono scattati gli obblighi per la bonifica dell’amianto esistente. A definire i criteri e le modalità attuative degli interventi di bonifica è stata la legge quadro 257/92, cui sono seguiti successivi decreti e circolari del Ministero della Salute. In primo luogo si stabilisce che la rimozione dell’amianto debba essere affidata solamente ad aziende autorizzate ed iscritte alla sezione speciale dell’albo dei gestori di rifiuti.

La procedura per la bonifica dell’amianto

L’iter che disciplina la procedura per la bonifica dell’amianto è ben definito e deve essere rispettato passo dopo passo. È il proprietario dell’edificio in cui è stata rilevata la presenza dell’amianto che deve occuparsi di contrastare l’esposizione degli occupanti a questo materiale pericoloso. Ma in che modo? La procedura per la bonifica dell’amianto prevede la denuncia all’ASL territorialmente competente, al fine di informarla della presenza dello stesso. A questo punto si dovrà far eseguire una valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento armato. Questa deve avvenire esclusivamente da parte di un tecnico qualificato che avrà il compito di redigere l’Indice di Degrado.

Le bonifiche dell’amianto: le fasi successive

In base al risultato ottenuto, le bonifiche dell’amianto dovranno proseguire o meno. Se l’I.D. è inferiore o uguale a 25 non avverrà nessun intervento e si dovrà riesaminare l’immobile con frequenza biennale. Se è compreso tra 26 e 44, entro 3 anni dalla valutazione andrà fatta la bonifica. Infine, se l’Indice di Degrado è uguale o superiore a 45, è necessario procedere alle bonifiche dell’amianto entro i successivi 12 mesi. In questo caso si dovrà procedere comunicando il nominativo della persona individuata come responsabile del controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione. Infine sarà necessario redigere e presentare alla Agenzia di Tutela della Salute il piano di lavori previsto per le bonifiche dell’amianto seguendo quanto previsto dall’art. 256 del Decreto Legislativo 81/2008.

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